Ex Fondo trasporti pubblici: le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L’INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all’Istituto le competenze accessorie relative all’ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all’INPS l’elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l’Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l’8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.