La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dal cd. Decreto Rilancio, è proporzionalmente ridotta in relazione al minimale retributivo stabilito per l’accredito dei contributi obbligatori ai fini pensionistici (Inps – Circolare 21 giugno 2022, n. 72)
Secondo la previsione del cd. “Decreto Rilancio”, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima dell’istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale”, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono state stabilite con apposito decreto del Ministero del Lavoro del 7 luglio 2020.
Il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che il contributo forfetario ai fini previdenziali è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, nella misura fissa di:
a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfetario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Riguardo alla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario, l’Inps ha chiarito che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfetarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.
Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfetario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.
Al riguardo, l’Inps ha precisato che, attesa la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni. In particolare:
– per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfetaria – calcolata sulla base del contributo forfetario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario. Per quanto riguarda il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici, sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfetaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019). Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfetaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo forfetario di emersione, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte. A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici;
– per gli operai agricoli, applicando al contributo forfetario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfetaria da valorizzare sull’estratto conto per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario è pari a € 316,53 mensili. Nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfetaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfetaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 e così di seguito.
Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfetario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).
Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di contributo forfetario, l’Inps ha evidenziato che secondo la disciplina in materia di determinazione del contributo stesso, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.
Tuttavia, saranno restituiti, per la quota di propria competenza, gli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.